Covid-19 e asilo nido privato: è dovuto il pagamento della retta mensile?

06.04.2020

Le misure d'urgenza decise dal Governo e dalle Autorità sanitarie a seguito dell'emergenza COVID-19 hanno avuto un inevitabile impatto sulla maggior parte dei rapporti contrattuali in corso, determinando  dubbi e incertezze circa le conseguenze pratiche ed economiche di tali disposizioni.

Un quesito ricorrente a seguito del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 riguarda le sorti dell'obbligo di pagamento delle rette mensili degli asili privati a fronte della temporanea chiusura di tutte le scuole nel Paese.

Posto che in tale materia la decretazione d'urgenza non offre indicazioni specifiche, da un punto di vista di diritto sostanziale, circa le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni assunte in precedenza, al fine di rispondere in maniera puntuale al quesito si rende necessario richiamare brevemente la normativa, avente carattere generale, di riferimento.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il rapporto contrattuale con l'asilo privato deve essere qualificato quale contratto a prestazioni corrispettive: le prestazioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono infatti strattamente legate da un nesso di reciprocità o sinallagma.

Proprio tale nesso di reciprocità lega inevitabilmente la comune sorte delle prestazioni corrispettive: solo a fronte dell'erogazione di attività ludiche ed educative da parte dell'asilo può corrispondere un'obbligazione di pagamento della retta scolastica da parte delle famiglie; più in particolare, qualora non venga adempiuta o diventi impossibile una prestazione - quale ad esempio lo svolgimento del servizio educativo e scolastico a seguito dell'emergenza sanitaria - non sarà più dovuta, in modo del tutto speculare, anche la controprestazione di pagamento della retta.

Le norme codicistiche di riferimento sono contenute agli artt. 1256 e 1463 c.c.: la prima stabilisce in via generale che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (...)", mentre la seconda precisa che: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".

In termini generali, pertanto, la liberazione dell'asilo-debitore per la sopravvenuta impossibilità della propria prestazione può verificarsi - ai sensi dell'art. 1256 c.c. - soltanto qualora concorrano, come effettivamente si ritiene avvenga nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione, sia quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore in relazione alla determinazione dell'evento.


Seguendo tale impostazione, a fronte della sussistenza di una causa non imputabile al debitore-asilo  - consistente nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e nei successivi provvedimenti del Governo di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado - la prestazione (l'accesso alla struttura educativa per l'erogazione delle attività ludiche) deve ritenersi divenuta impossibile per causa non imputabile.

Ciò comporterà, da un lato, un generale esonero per l'asilo da ogni responsabilità contrattuale - di tipo risarcitorio - nei confronti delle famiglie degli iscritti per la mancata fruizione del servizio, posto che tale impossibilità non è ascrivibile alla struttura bensì ad un ordine delle Autorità (c.d. factum principis); dall'altro determinerà per l'asilo privato - ai sensi dell'art. 1463 c.c. - non solo il venir meno del diritto di richiedere il pagamento delle rette mensili, ma anche un vero e proprio obbligo restitutorio delle somme eventualmente incassate durante la chiusura.

Trattandosi infine di impossibilità temporanea ed essendo normalmente un contratto di durata quello stipulato con l'asilo privato, non appare corretto, ad avviso dello scrivente, parlare di risoluzione del contratto in tale ipotesi: in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, dovrà sempre eseguire la prestazione indipendentemente da un suo diverso interesse economico, che potrà - qualora ne ricorrano i pressuposti - far valere sotto il diverso profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

In conclusione, si potrebbe per tale fattispecie parlare - seppur impropriamente - di una sospensione temporanea e reciproca delle prestazioni dovute sia da parte degli iscritti all'asilo privato, sia da parte della struttura medesima, con  conseguente ripresa dei rispettivi adempimenti non appena verrà meno l'inibitoria governativa.